Casella di testo: STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MARXISTA 
Nuovo testo approvato dall'Assemblea generale dei soci l'11 dicembre 1993
Casella di testo: Indirizzo postale: Via Spallanzani, 6 - 20129 - MILANO - Telefono 02 29405405
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Sito aggiornato al: 29 Novembre 2006
Casella di testo: E’ costituita con sede in Milano, via Spallanzani 6, un’associazione denominata “Associazione Culturale Marxista”.
Art.1
L’Associazione Culturale Marxista è una libera associazione che si propone di promuovere lo studio della società contemporanea, valorizzando il metodo di analisi marxista e contribuendo alla formazione della coscienza storica delle nuove generazioni. A questo fine si propone di sviluppare attività culturali ed iniziative editoriali che contribuiscono alla battaglia in difesa della pace, della libertà dei popoli e dell’emancipazione sociale.
Art.2
L’Associazione non ha fini di lucro. Ad essa possono aderire tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, che consentano con le finalità e con il programma dell’Associazione e che si assumano l’impegno di osservare lo Statuto e il pagamento della quota annualmente stabilita. All’Associazione possono aderire organismi collettivi (Circoli, Società, ecc.); ogni organismo aderente ha diritto di partecipare all’Assemblea dei soci con un proprio rappresentante che ha diritto ad un solo voto. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indefinito.
Art.3
L’attività svolta dai soci nell’ambito dell’Associazione si intende prestata a titolo gratuito, ad eccezione di eventuali compiti tecnici o amministrativi decisi dal Consiglio di Presidenza. E’ ammesso il rimborso di eventuali spese di viaggio e di rappresentanza.
Art.4
Dell’attività dell’Associazione risponde il fondo comune, formato dai contributi associativi, dai beni acquistati con tali contributi, da donazioni e da erogazioni a qualsiasi titolo da Enti, Società e privati.
Art.5
Sono organo dell’Associazione:
- L’Assemblea 
- Il Consiglio di Presidenza 
- Il Presidente dell’Associazione 
- Il Collegio dei Garanti
Art.6
L’Assemblea è composta dai soci in regola con le quote sociali ed è convocata dal Consiglio di Presidenza almeno una volta all’anno. L’Assemblea elegge il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Garanti; imposta le linee generali e gli indirizzi culturali dell’Associazione; approva il rendiconto consuntivo dell’anno sociale trascorso.
Art.7
L’Assemblea dei soci è valida:
a) in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri; 
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
Essa delibera sempre a maggioranza relativa dei presenti.



Casella di testo: Art.8
Il Consiglio di presidenza è composto da un numero variabile da 5 a 9 membri eletti dall’Assemblea ogni anno. Il Consiglio di Presidenza nomina il Presidente e il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi membri. Il Consiglio di Presidenza elabora il programma di attività e viene riunito dal Presidente di norma almeno una volta ogni due mesi.
Art.9
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
Art.10
Sono di competenza del Consiglio di Presidenza:
la realizzazione del programma di attività, sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’Assemblea;
l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione è quanto previsto dall’Art. 4. Allo scopo, al Consiglio è devoluto ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi tutti i poteri bancari. Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
La nomina di delegati regionali. Provinciali e territoriali dell’Associazione con compiti di rappresentanza e i coordinamenti delle iniziative sociali.
La fissazione annuale delle quote sociali.
Art.11

Il Presidente ha in ogni caso, a tutti gli effetti, la rappresentanza giuridica dell’Associazione, dura in carica un anno ed è rieleggibile. Il Presidente può conferire deleghe per speciali funzioni ad uno o più componenti il Consiglio di Presidenza.
Art.12
Il Consiglio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi che designano al loro interno il Presidente, e 2 supplenti, eletti tra i soci che abbiano almeno trent’anni d’età. Esso funge da organo disciplinare dell’Associazione e giudica le infrazioni commesse dai suoi aderenti.
Art.13
Su delibera del Consiglio di Presidenza, l’appartenente all’Associazione può essere escluso o sospeso temporaneamente, a secondo della gravità del caso, per motivi di ordine morale o di incompatibilità con le finalità dell’Associazione. E’ ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti da parte del socio che abbia subito una delle sanzioni che precedono.
Art.14
Le modifiche dello Statuto sono approvate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei Presenti.
Art.15
L’Associazione pubblica la rivista “Marxismo oggi”, i cui costi e ricavi vengono indicati all’interno del bilancio sociale. I direttori della rivista vengono nominati dal Consiglio di Presidenza.